In una nota stampa, il Tribunale amministrativo regionale precisa che “con il
decreto n. 609/2020, depositato ieri, il Tar Calabria ha sospeso l’ordinanza
regionale del 14 novembre 2020 con la quale era stata vietata la didattica in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
La sospensione, decisa dai giudici amministrativi, - si legge ancora nella nota - riguardando un atto
generale, cioè un’ordinanza del Presidente facente funzioni della Regione, ha
effetto su tutto il territorio regionale e riguarda, ovviamente, la sola parte
dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto.
Si precisa, anche, che il
contenzioso deciso con il decreto cautelare del Tar è stato sollevato da un
gruppo di genitori, con riguardo alla sola ordinanza regionale, e non ha
effetto su altre ordinanze, ad esempio quelle comunali, con le quali alcuni
sindaci di comuni calabresi hanno, autonomamente, provveduto a vietare la
didattica in presenza sul territorio comunale, poiché da nessuno impugnate“.
Ieri, il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro, accogliendo l'istanza di alcuni genitori, aveva sospeso l'ordinanza con cui
il presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì, aveva
disposto, dal 16 al 28 novembre, la sospensione della didattica anche delle
scuole materne, elementari e medie, limitatamente alla prima classe, escluse
dalle chiusure, previste dal Dpcm del primo ministro, Giuseppe Conte.
Il
Tar ha, poi, fissato l'udienza di merito al 16 dicembre prossimo.
I
giudici amministrativi, hanno ritenuto sussistente "il requisito del
'periculum' avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo,
formativo ed apprendi mentale, ricadente sui destinatari ultimi del servizio
scolastico.
Senza
certezza alcuna del nesso di causalità, intercorrente tra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche nella
scuola materna, in quella elementare e media di primo grado, limitatamente al
primo anno, e il verificarsi dei contagi, stante anche l'assenza di interlocuzioni con
gli Istituti scolastici, ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il
rispetto del distanziamento interpersonale è "complicato", conduce alla conclusione che la succitata correlazione,
la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d'una
istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi
destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento
dell'efficacia dell'ordinanza de qua".
Nessun commento:
Posta un commento