martedì 29 dicembre 2020

Vaccino anti Covid. Secondo il giurista, Pietro Ichino "Il datore di lavoro può rescindere il contratto se il dipendente rifiuta di vaccinarsi"

 

“Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione. Ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro”. È quanto dichiara il giurista, Pietro Ichino, in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, circa la possibilità per i lavoratori di non accettare il vaccino contro il Covid-19

Ichino, sottolinea l’importanza della salvaguardia della salute di terzi anche sul posto di lavoro. “Giuridicamente è possibile rendere obbligatorio il vaccino – ha spiegato -. Non solo si può, ma in molte situazioni è previsto.

A normare questo ambito – ha dichiarato il giurista - ci pensa l’articolo 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere.

Quindi è possibile che un datore di lavoro imponga la vaccinazione. “Non solo può – ha detto Ichino - ma deve farlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie, per esempio i medici e gli infermieri, diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso.


Ovviamente - ha proseguito Ichino - resta la libertà di scelta. Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione. Ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro. A rischio, così, potrebbe esserci anche il posto di lavoro, con la possibilità del licenziamento, perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui”.

Al di sopra di tutto la salute di chi ci sta intorno – ha incalzato Pietro Ichino nell’intervista al ‘’Corsera’’ -. Quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa. Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no.

Finché c’è un rischio apprezzabile di contagio il datore di lavoro può condizionare la prosecuzione del rapporto alla vaccinazione. E altrettanto possono fare le compagnie aeree, i titolari di ristoranti, o di supermercati.  I contenziosi, in questo caso, potrebbero sorgere, ma – conclude Ichino -in un numero molto limitato di casi”.

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